Art. 6.
(Incompatibilità).

      1. L'ufficio del difensore civico nazionale e dei suoi aggiunti è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica anche elettiva. Esso è altresì incompatibile con l'appartenenza a partiti politici.
      2. Qualora siano eletti soggetti che si trovino in condizione di incompatibilità, la relativa causa deve cessare entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della nomina.
      3. Nell'ipotesi di causa sopravvenuta, il termine di cui al comma 2 decorre dalla contestazione della causa di incompatibilità.
      4. La contestazione dell'incompatibilità o la decadenza dal mandato, qualora al termine dei venti giorni non sia cessata la causa di incompatibilità, è effettuata di intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.